Vendita a Domicilio - Incaricato alle vendite porta a porta

Vendita a Domicilio e Tassazione Incaricato alle Vendite?

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Vendita a domicilio e incaricati alle vendite a domicilio: come funziona la tassazione sulle provvigioni guadagnate lavorando come incaricati alla vendita diretta da una azienda di network marketing?

Dopo la mia guida al multilevel marketing ho deciso di scrivere una guida legata alla disciplina fiscale e civilistica della vendita a domicilio, partendo dalle informazioni che ci offre AVEDISCO Associazione Vendite Dirette e Servizio Consumatori) ed il famoso Studio Consult (con una sezione dedicata proprio alla regolamentazione incaricati alle vendite a domicilio o venditori porta a porta, trovi il link alla sezione di Studio Consult nella sezione approfondimenti a fine articolo).

Vendita a Domicilio Cosa è esattamente?

Con il termine “vendita a domicilio” si indica una forma di vendita al dettaglio e di offerta di beni e/o servizi effettuata attraverso la raccoltà di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o presso i locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, studio, intrattenimento o svago.

Come spiega Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL), sono esclusi dalla normativa di vendita a domicilio l’offerta, la sottoscrizione e la propaganda ai fini commerciali di:

  • Prodotti o servizi finanziari e/o assicurativi
  • Contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili

La disciplina delle vendite a domicilio fa riferimento alla Legge 173/05 ed integra quanto previsto dagli artt. 19,20 e 22 del D.Lgs. 114/98

Vendita a Domicilio Cosa Serve?

L’incaricato alla vendita a domicilio deve sempre essere munito di un tesserino di riconoscimento numerato ed aggiornato annualmente, all’interno del quale deve essere presente:

  • La fotografia dell’incaricato
  • L’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività
  • Il nome del responsabile e la firma

L’attività di vendita a domicilio può dunque essere svolta con o senza vincolo di subordinazione da un soggetto in possesso del tesserino di riconoscimento, dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 19 co. 4 del D.Lgs. 114/98.

In buona sostanza non possono esercitare l’attività commerciale di vendita a domicilio le persone che:

  • Sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza (a meno che non sono state riabilitate)
  • hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, condanna a pena detentiva, condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, …

L’incaricato alla vendita non ha alcun obbligo di svolgere attività professionale, non ha diritto di esclusiva sulla zona di esecuzione del rapporto e non è soggetto a vincoli di durata.

Tassazione Vendita a Domicilio

Per quanto riguarda la tassazione degli incaricati alla vendita a domicilio è molto importante fare riferimento, per quanto riguarda la regolamentazione legale, alle Legge 173/2005, per la regolamentazione dell’attività al D. Lgs. 114/1998 e per quanto riguarda il regolamento fiscale al D.P.R. 600/1973 Art. 25 Bis 6’Comma.

Infine, per quanto riguarda la regolamentazione Inps è importantissima la Legge 335 dell’8 Agosto 1995.

Per gli incaricati alla vendita a domicilio non inquadrati come agenti di commercio la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è “Commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.

L’aliquota della suddetta ritenuta è commisurata a quella del primo scaglione IRPEF e tali redditi non sono soggetti a dichiarazione”.

Previdenza Incaricati alla vendita

(Legge 8 Agosto 1995 n. 335 e Legge 24 novembre 2003 n. 326 – riforma del sistema pensionistico).

E’ stato introdotto con la Legge 335 del 1995 un contributo previdenziale anche per gli incaricati alla vendita a domicilio non agenti di commercio.

Tali soggetti devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata INPS ed è per un terzo a carico dell’incaricato e per due terzi a carico dell’impresa mandante.

Dall’1 Gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alla vendita a domicilio sono iscritti alla Gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad euro 5.000.

Dal D.P.R. 6 del 29/09/73 ART. 25 BIS 6° Comma si evince anche che la ritenuta del 23 per cento è applicata a titolo d’imposta ed è calcolata sul 78% delle provvigioni percepite, mentre per le provvigioni derivanti da mandato di agenzia resta ferma la ritenuta a titolo d’acconto.

Da ciò discende che la ritenuta a titolo d’imposta si applica solo nei casi in cui l’attività da cui consegue la provvigione non sia inerente ad un rapporto di agenzia.

Nella sezione approfondimenti trovi il link al Pdf con la Normativa sulla tassazione delle provvigioni degli incaricati alla vendita di Avedisco.

Disciplina Fiscale

I redditi derivanti dall’attività di vendita a domicilio vengono annoverati ai c.d. redditi d’impresa o fra i redditi diversi quando derivano da attività che non sono esercitate abitualmente.

Come spiego nell’articolo Tassazione Network Marketing, le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite sono assoggetate ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Secondo quanto riportato inoltre nell’art.3 della L. 173/2005, l’attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione viene considerata attività a carattere occasionale fino al raggiungimento di un reddito annuo derivante da suddetta attività non superiore a 5.000 €.

Al superamento della soglia di reddito annuo di 5.000 € da vendita a domicilio bisognerà operare in qualità di soggetto passivo IVA

Vendita a Domicilio Codice ATECO

Per chi supera dunque i 5.000 € è necessario Aprire Partita IVA (a tal proposito ti consiglio di leggere la mia recensione Fiscozen, un servizio che permette di aprire e gestire la Partita IVA online con un canone annuo davvero competitivo).

Il Codice ATECO da utilizzare è 47.99.10, codice che identifica il commercio al dettaglio di prodotti vari mediante intervento di dimostratore o incaricato alla vendita.

Disclaimer: questo scritto in quest’articolo proviene da informazioni reperite online e non va preso come verità assoluta, se avete maggiori informazioni e volete aiutarmi a fare chiarezza sul mondo della Vendita diretta e del Multilevel Marketing lasciate commenti, scrivetemi e contattatemi.

Grazie per aver letto quest’articolo,

buon lavoro a tutti,

Valerio.

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